Thursday, November 02, 2006

parte prima

1. Premessa. La crisi dell’impresa commerciale.

La crisi economica e il conseguente dissesto patrimoniale dell’impresa sono eventi che coinvolgono necessariamente un gran numero di creditori, i quali vengono a trovarsi nell’impossibilità di recuperare o di recuperare per l’intero i propri crediti. La crisi dell’impresa può quindi innescare una serie di eventi a catena con grave turbamento per l’ordinato svolgimento della vita economica. I creditori di un imprenditore sono infatti a loro volta in gran parte imprenditori (fornitori, banche, etc…): la mancata realizzazione dei loro crediti può quindi di riflesso provocare la crisi delle loro imprese. Il dissesto delle imprese di maggiori dimesioni solleva inoltre ulteriori problemi anche di carattere sociale fra cui, soprattutto, la tutela dei lavoratori.

La crisi dell’impresa pone quindi delle esigenze peculiari a cui l’ordinamento giuridico ha cercato di dare risposta dettando una disciplina specifica rispetto a quella prevista per il dissesto del comune cittadino o consumatore. In particolare, il legislatore italiano ha operato una profonda distinzione tra crisi dell’imprenditore commerciale medio-grande, da un lato, e crisi dell’imprenditore agricolo e del piccolo imprenditore, dall’altro lato. Mentre infatti ai secondi si applica la disciplina del diritto comune (cioè si applicano le ordinarie norme del diritto privato), per il primo il legislatore ha previsto cinque procedure speciali, defintite concorsuali, finalizzate a gestire il dissesto dell’impresa ed e a temperarne gli effetti negativi tutelando gli interessi dei creditori e, più in generale, del mercato.

Le procedure concorsuali sono:

1) il fallimento;

2) il concordato preventivo;

3) l’amministrazione controllata (abrogata col decreto legislativo n. 5/2006 in quanto non aveva pressoché trovato applicazione);

4) la liquidazione coatta amministrativa;

5) l’amminstrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Le prime tre procedure menzionate sono disciplinate nel regio decreto n. 367/1942, il cui testo è stato più volte riformato, da ultimo col decreto legge (D.L.) n. 35/2005 e col decreto legislativo (D.LGS.) n. 5/2006, entrato in vigore il 16 luglio 2006, che ha profondamente riformato la materia. Il regio decreto n. 367/1942 è comunemente definito “Legge Fallimentare” (L.F.).

L’amministrazione straordinaria è stata invece introdotta dal legislatore con la legge n. 95/1979 (più volte riformata); oggi è disciplinata dal D.LGS. n. 270/1999 e dal D.L. n. 347/2003.

Le procedure concorsuali hanno caratteri e finalità diverse:

a) il fallimento è una procedura giudiziaria mirante a disgregare e liquidare il patrimonio aziendale al fine di ripartirne il ricavato tra i creditori;

b) il concordato preventivo è una procedura giudiziaria che non comporta la cessazione immediata dell’esercizio dell’impresa ma che ha comunque tendenzialmente la finalità di liquidare il patrimonio aziendale e ripartirne il ricavato tra i creditori;

c) la liquidazione coatta amministrativa è una procedura di natura amministrativa alternativa al fallimento che si applica solo a particolari categorie di imprese (banche, assicurazioni, etc…) che svolgono attività di particolare rilievo economico e pertanto sono sottoposte a vigilanza governativa; anche tale procedura ha finalità liquidatoria;

d) l’amministrazione straordinaria ha natura mista (giudiziaria ed amministrativa) con finalità di recupero dell’impresa e che si applica solo ad imprese di grandi dimensioni al fine di cercare di evitare o limitare l’impatto sociale ed occupazionale che deriva dalla loro crisi; ha una finalità mista liquidatoria-risanatoria.

No comments: