Thursday, November 09, 2006

L'amministrazione straordinaria della grandi imprese in crisi

5. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.LGS. n. 270/1999 e D.L. n. 347/2003)

5.1. Nozione. – Si tratta di una procedura che si applica ad imprese e a gruppi di imprese di grandi dimensioni aventi i requisiti di cui all’art. 2 D.LGS. n. 270/1999 ed all’art. 1 D.L. n. 347/2003 e che ha come finalità il mantenimento della continuità dell’attività dell’impresa in dissesto e la tutela dei residui valori tecnici, commerciali, produttivi ed occupazionali (negli ultimi anni a tale procedura sono stati ammessi, tra gli altri, il Gruppo Parmalat e la compagnia aerea Volare spa).

5.2. Presupposti. – L’istituto si applica alle imprese commerciali non soggette a l.c.a. che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) almeno 200 lavoratori subordinati nell’ultimo anno;

b) ammontare dei debiti non inferiore a 2/3 sia del totale dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi delle vendite e prestazioni dell’ultimo esercizio;

c) sussistenza di effettive prospettive di recupero dell’equilibrio economico-finanziario.

5.3. Procedura. – Ha carattere giudiziario e si articola in più fasi:

a) istanza da parte dell’imprenditore;

b) verifica dei requisti ed accertamento dello stato di insolvenza da parte del tribunale fallimentare;

c) emissione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza da parte del tribunale fallimentare; con tale provvedimento il tribunale nomina altresì il giudice delegato ed il commissario giudiziale e provvede in ordine alla gestione dell’impresa, lasciandola all’imprenditore overo affidandola al commissario;

d) il commissario analizza la situazione aziendale, redige una relazione sulla medesima e sulle cause del dissesto e si pronuncia sulla sussistenza di un’effettiva possibilità di recupero dell’impresa;

e) in una seconda fase il tribunale fallimentare valuta se sussistono possibilità di recupero e in caso positivo dichiara l’apertura della procedura; in caso contrario dichiara il fallimento dell’impresa.

Se l’impresa è ammessa alla procedura, il commissario giudiziale deve perseguire il risultato di riportare l’impresa in una situazione di equlibrio economico optando per una delle seguenti alternative (art. 27 D.LGS. 270/1999):

- cessione degli assets aziendali sulla base di un programma di prosecuzione della gestione annuale;

- ristrutturazione economica dell’impresa sulla base di un programma di risanamento biennale.

A seconda del caso concreto, la procedura può pertanto incanalarsi verso due strade e finalità alternative:

a) liquidatoria, finalizzata prevalentemente alla soddisfazione dei creditori;

b) conservativa, finalizzata prevalentemente alla ristrutturazione aziendale ed al ritorno in bonis dell’impresa.

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