4. La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a) (artt. 194-
4.1. Nozione. – Si tratta di una procedura speciale a cui sono soggette particolari categorie di imprese operanti in settori che coinvolgono interessi pubblicistici e il cui dissesto ha notevoli ripercussioni di portata generale.
A titolo esemplificativo, sono assoggettate a liquidazione coatta amministrativa:
a) le imprese assicurative;
b) le società cooperative;
c) le imprese bancarie;
d) le società fiduciarie e di revisione;
e) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento.
La l.c.a., che ha finalità liquidatoria, comporta la sostituzione di un ufficio pubblico (di natura amministrativa e non giudiziario) all’imprenditore nel potere gestorio al fine della liquidazione dell’impresa.
4.2. Rapporti col fallimento. – Regola generale è che le imprese soggette a l.c.a. sono escluse dalla soggezione a fallimento. Vi sono tuttavia imprese (tra cui le società cooperative) che sono soggette ad entrambe le procedure concorsuali secondo un principio di prevenzione (cfr. art. 2545-terdecies cod. civ.).
4.3. I presupposti. – Caratteristica della l.c.a. è la molteplicità dei presupposti che possono darvi luogo; schematicamente:
a) insolvenza;
b) irregolarità nella gestione e/o nel funzionamento dell’impresa;
c) motivi di pubblico interesse che, a giudizio degli organi governativi, suggeriscono la soppressione dell’impresa.
4.4. La procedura. – La procedura di l.c.a. è caratterizzata dall’intervento sia del tribunale fallimentare sia dell’autorità amministrativa secondo il seguente schema.
Sono di competenza dell’autorità amministrativa:
a) il provvedimento (decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) di messa in liquidazione e di nomina del commissario liquidatore;
b) la gestione e la liquidazione dell’impresa, che sono affidate al commissario sotto la vigilanza dell’autorità amministrativa.
Spettano invece al Tribunale Fallimentare:
c) l’accertamento dello stato di insolvenza (che può essere anteriore o successivo al decreto di l.c.a.);
d) la decisione sulle impugnazioni relative allo stato passivo e sull’eventuale concordato (v. art.
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