Saturday, March 27, 2010

Quesito 3 - OPA - Tecniche di difesa

La società Alfa è controllata da Beta, che detiene una partecipazione pari al 25% del capitale sociale.
Alfa emette delle azioni speciali prive del diritto di voto che, in caso di cambio di controllo, possono essere convertite volontariamente dai portatori in azioni ordinarie prima dell'assemblea eventualmente convocata per la revoca e nomina del consiglio di amministrazione.

Nell'ipotesi in cui Gamma lanci un'OPA su Alfa, al fine di acquisirne il controllo:

1) i portatori di azioni speciali possono aderire all'opa?
2) il potere di conversione, in assenza di previsione statutaria, richiede la preventiva autorizzazione assembleare ex art. 104 ?

cosa cambierebbe se Beta fosse titolare di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale?

Saturday, March 13, 2010

caso n. 2 - offerta al pubblico di prodotti fnanziari

La società Alfa spa ha circa 1000 dipendenti.
Nell'ambito di un piano di incentivi salariali intende offrire in sottoscrizione 100 certificati azionari, ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato, ai primi 99 dipendenti che raggiungeranno gli obiettivi di produzione previsti.
Queste azioni sarano dotate di clausola di lock up e non potranno essere negoziate per il primi 5 anni dalla sottoscrizione, onde rendere partecipi i lavoratori delle sorti dell'impresa.

Alfa è soggetta all'applicazione della disciplina di cui agli artt. 94 ss. TUF ?
cfr. art. 34 ter reg. emittenti

Saturday, March 06, 2010

Quesito n. 1 - Corso diritto del mercato finanziario

1) Una società propone sul mercato l'acquisto di quote di una multiproprietà, garantendo l'uso del bene per 2 settimane annue, ovvero la possibilità di trovare dei locatori per la multiproprietà, garantendo un reddito pari al 5% annuo.
La multiproprietà può essere considerata "prodotto finanziario" ?

2) Le quote della multiproprietà cedute sono incorporate in un titolo di credito e l'emittente ha creato un mercato on line che consente al titolare di scambiare i periodi di utilizzo della multiproprietà con altri titolari.
Il titolo è un prodotto finanziario ?
E' uno strumento finanziario?

3) il titolo di cui sopra può essere scambiato sul mercato on line anche con un controvalore in danaro: come può essere qualificato il titolo ?

cfr.http://www.consob.it/main/regolamentazione/normative/prod_finanziari_orientamento.htm#3

Friday, March 05, 2010

Lezione scuola forense - fallimento società

Giurisprudenza di riferimento

1) Il socio accomandante che ha violato il divieto di immistione non può invocare a suo favore la decorrenza del termine annuale, perché il compimento di atti gestori di fatto non consente ai terzi di conoscere né l'inizio, né la cessazione della sua attività di socio di fatto.

Tribunale Padova, 08 febbraio 2006 in Giur. comm. 2007, 5 1103 (NOTA)nota Occhilupo


2) Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di procura conferente ampio ventaglio di poteri, compie atti di amministrazione, interna od esterna, ovvero tratta o conclude affari della gestione sociale, incorre, a norma dell'art. 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, la quale, in attuazione del principio di tipicità di cui all'art. 2249 c.c., è volta ad impedire che sia perduto il connotato essenziale di tale società, costituito dalla spettanza della sua amministrazione, ai sensi dell'art. 2318 c.c., al solo socio accomandatario; ne consegue che il fallimento della predetta società va esteso, ex art. 147 l. fall., anche all'accomandante cui siano state conferite due procure, denominate speciali ma talmente ampie da consentire la effettiva sostituzione all'amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi.

Cassazione civile , sez. I, 19 dicembre 2008, n. 29794 in Giust. civ. Mass. 2008, 12 1810

3) La posizione di unico quotista di una società a responsabilità limitata (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lg. n. 88 del 1993, che ha modificato il testo originario del capoverso dell'art. 2497 c.c.) espone costui al rischio di dover rispondere di persona ed illimitatamente per le obbligazioni sociali nate nel periodo in cui egli si è trovato in tale situazione, se la società è insolvente, ma non per questo legittima il curatore del fallimento della stessa società ad agire, nell'interesse della massa, al fine di far valere l'indicata responsabilità del socio unico. La relativa azione, infatti, al pari di quella derivante dall'analoga previsione dell'art. 2362 c.c. per il caso dell'unico azionista di una società per azioni, non rientra nel novero delle azioni che originariamente avrebbe potuto esercitare la società fallita, e che dunque competono al curatore, bensì è attribuita esclusivamente ed individualmente a ciascun singolo creditore, legittimato ad esercitarla nei confronti di un soggetto (unico azionista o quotista) che non è stato dichiarato personalmente fallito e la cui responsabilità, per le obbligazioni sociali inadempiute, si affianca a quella della società fallita, senza che per questo egli si identifichi con la società stessa.

Cassazione civile , sez. I, 27 maggio 1997, n. 4701 in Fallimento 1998, 153 nota PATTI

4) Corte Cost., con sentenza 21 luglio 2000, n. 319, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. fall. "nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva decorra dalla cancellazione della stessa società dal registro delle imprese" e l'illegittimità dell'art. 147, 1° comma "nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità limitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata".

4) Su ricorso del Tribunale di Trani, la Corte costituzionale ha emesso l'ordinanza 5 luglio 2002, n. 321, con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, 2° comma, l. fall., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento principale, per la dichiarazione del fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile di una società di persone.
La Corte ha negato la violazione del principio di eguaglianza, giudicandola "palesemente erronea" e ha individuato la netta differenza tra società registrate e società irregolari od occulte in particolare nelle disposizioni del codice civile in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni delle società di persone, in cui possono essere opposte ai creditori solo le vicende regolarmente iscritte secondo quanto prescrivono gli artt. 2193 e 2200 c.c., salvo che questi ne abbiano avuto ugualmente conoscenza.
La diversità di disciplina è finalizzata a dare certezza alle situazioni giuridiche, attraverso la corretta pubblicità di impresa, che diventa discrimen della summa divisio tra società regolari e irregolari. La mancata registrazione risulta essere una scelta degli stessi associati, che così facendo occultano la loro qualità di soci, limitando la tutela dei terzi che con loro entrano in contatto. Se ne scaturisce che la fallibilità sine die dei soci e società che versano in una condizione di irregolarità è un contrappeso alla mancanza di trasparenza della loro condizione. Oltretutto essi si espongono a tale rischio volontariamente

5) Il principio, emergente dalla sentenza 21 luglio 2000 n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001 n. 361 ed 11 aprile 2002 n. 131 della Corte cost., secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d'individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. (Nella specie, la sentenza di fallimento aveva dato atto che la società di fatto era iscritta all'Albo delle imprese artigiane presso la Camera di commercio ma non risultava mai cancellata, non vi erano stati variazione della compagine sociale o scioglimento della società, né poteva assumere rilevanza la cancellazione della partita Iva, riguardando esclusivamente i rapporti con il Fisco).

Cassazione civile , sez. I, 13 marzo 2009, n. 6199 in Giust. civ. Mass. 2009, 3 452