Tuesday, January 29, 2008

CONCORDATO PREVENTIVO

( ART.160 - 186 RD 16/3/42, N.267)

1 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA (Art. 161):

Presentata tramite ricorso del debitore con allegati:

Relazione aggiornata su situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

Stato analitico e estimativo delle attività; ed elenco nominativo creditori;

Elenco titolari diritti reali;

Valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili ;

Relazione di un professionista, che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

2 - APERTURA PROCEDURA DA PARTE DEL TRIBUNALE (Art. 163, 1° co.)

(previa verifica regolarità e completezza documentazione) nomina commissario giudiziale

3- DEPOSITO SOMME COME DA DECRETO (Art. 163, 2° co., num. 4)

Entro la data fissata dal Tribunale, e non superiore a 15 giorni dal decreto 20%-50% spese che si presumono necessarie per la procedura

4- ADEMPIMENTI VARI ANTE ADUNANZA CREDITORI

ENTRO 15 GG. (dall’apertura della procedura): deposito 20% - 50% delle somme necessarie alla procedura

Comunicazione concordato ai creditori da parte del Commissario Giudiziale, a mezzo raccomandata o telegramma;

ENTRO 30 GG.: Convocazione dei creditori (stabilita dal tribunale in sede di apertura procedura);

3 GG ANTE ADUNANZA CRED.: redazione e deposito in cancelleria, da parte del Commissario Giudiziale, dell’inventario e della relazione sulle cause dissesto, condotta debitore, proposta concordato e garanzie offerte.

5-ADUNANZA CREDITORI (Art.174 -177) :

relazione commissario, discussione, contestazioni o esposizione ragioni dei creditori su inamm. Concord,

VOTO: richiesta maggioranza dei crediti ammessi al voto ( chirografari, o privilegiati che abbiano rinunciato) + maggioranza delle (eventuali) classi ;

Possibile continuazione dell’adunanza non oltre 8 gg. Successivi;

Sottoscrizione del verbale dell’adunanza dal giudice, dal comm.giudiz, e dal cancelliere.

6 – 20 GG POST ADUNANZA (Art. 178):

Termine per raccolta adesioni creditori a mezzo racc., telegramma o e-mail.

7 –UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO (Art.180)

partecipazione debitore e comm. Giudiziale ed eventuali creditori dissenzienti;

loro costituzione in giudizio 10 gg prima con presentazione memorie difensive;

Presentazione parere motivato del Comm. Giudiziale;

OMOLOGAZIONE con decreto motivato non soggetto a gravame;

8 -DECRETO MOTIVATO ( DI OMOLOGAZIONE)

Sua comunicazione al debitore e al Commissario Giudiziale;

Sua comunicazione ai creditori da parte del Commissario Giudiziale

Pubblicazione e affissione (art.17)

N.B.: OMOLOGAZIONE ENTRO 6 MESI DA RICORSO E AFFISS. SENTENZA:

Appello degli opponenti e del debitore entro 15 giorni dall’affissione.

Sorveglianza del commissario giudiziale su adempimento concordato

N.B. Durante la procedura di concordato il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione il debitore deve chiedere, ed ottenere, l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato (pena inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato) (ART. 167 )

Tuesday, January 15, 2008

Lezione 16 gennaio 2008

Lezione del 16 gennaio 2008

il concordato preventivo

a cura della dott.ssa francesca martucci

Fasi concordato preventivo

1) presentazione ricorso in tribunale

2) approvazione, votazione e omologazione

3) esecuzione del concordato

n.b. L’IMPRESA CONTINUA A COMPIERE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 160, 1 comma

- “L’imprenditore che si trova in stato di crisi , può proporre ai creditori un concordato preventivo ,

- sulla base di un piano che può prevedere: ….”

Cosa è lo stato di crisi ??

E’ un concetto più ampio dello stato di insolvenza, è rappresentato, infatti, da tutte le situazioni di difficoltà economica e finanziaria, sia che si siano già tradotte, sia che non lo siano, nello stato di insolvenza. (Trib. Mantova, Pescara)

A chi compete la decisione di presentare il concordato??

1) Nelle società di persone commerciali (S.n.c- S.a.s.) spetta a tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale, calcolata in proporzione ai conferimenti eseguiti da ciascun socio;

2) Nelle società di capitali e cooperative la decisione è presa dagli amministratori, con verbale redatto da un notaio e iscritto al Registro Imprese.

Art. 160, 2° comma

Il piano può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma……;

b) l’attribuzione delle attività (…) ad un assuntore…;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra “le varie classi”.

Chi è l’ASSUNTORE??

E’ un soggetto terzo che si accolla, con estromissione dell’imprenditore in crisi o in solido con questi, tutte le obbligazioni nascenti dal concordato ottenendo in cambio la cessione di tutte le attività dell’impresa. Possono costituirsi come assuntori i creditori stessi o società, preesistenti o da costituire, le cui azioni sono attribuite ai creditori per effetto del concordato.

Art. 161 – Domanda di concordato

La domanda per l’ammissione al concordato è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale (= sede legale).

N.B. Irrilevanza trasferimento sede impresa nell’anno antecedente il deposito del ricorso: vietato il forum

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Art. 161 - Domanda di concordato

Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori e delle risp. Cause di prelazione;

c) l’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Art. 161 – Domanda di concordato

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista (che abbia i requisiti già stabiliti per la nomina a curatore) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Il professionista può e deve, in tal sede, fare un controllo della contabilità, al fine ultimo di verificare l’attuabilità concreta del piano e la veridicità dei dati esposti.

Art. 177 – Maggioranza per l’approvazione del concordato

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Sono ammessi al voto:

- i creditori chirografari;

- i creditori privilegiati che rinuncino alla prelazione in misura almeno pari ad 1/3

- i cred. Privilegiati dei quali il piano preveda la falcidia per l’importo del credito che non sarà soddisfatto.

Art. 177, 1° comma – Maggioranza per l’approvazione

Laddove siano previste diverse classi di creditori, per l’approvazione del concordato è necessario:

- il voto favorevole della maggioranza “complessiva” dei crediti ammessi al voto;

- il voto favorevole della maggioranza delle classi (se infatti una minoranza delle classi vota “contro”, vale la regola del cram down, per cui occorre l’approvazione specifica del Tribunale).