Tuesday, January 29, 2008

CONCORDATO PREVENTIVO

( ART.160 - 186 RD 16/3/42, N.267)

1 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA (Art. 161):

Presentata tramite ricorso del debitore con allegati:

Relazione aggiornata su situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

Stato analitico e estimativo delle attività; ed elenco nominativo creditori;

Elenco titolari diritti reali;

Valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili ;

Relazione di un professionista, che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

2 - APERTURA PROCEDURA DA PARTE DEL TRIBUNALE (Art. 163, 1° co.)

(previa verifica regolarità e completezza documentazione) nomina commissario giudiziale

3- DEPOSITO SOMME COME DA DECRETO (Art. 163, 2° co., num. 4)

Entro la data fissata dal Tribunale, e non superiore a 15 giorni dal decreto 20%-50% spese che si presumono necessarie per la procedura

4- ADEMPIMENTI VARI ANTE ADUNANZA CREDITORI

ENTRO 15 GG. (dall’apertura della procedura): deposito 20% - 50% delle somme necessarie alla procedura

Comunicazione concordato ai creditori da parte del Commissario Giudiziale, a mezzo raccomandata o telegramma;

ENTRO 30 GG.: Convocazione dei creditori (stabilita dal tribunale in sede di apertura procedura);

3 GG ANTE ADUNANZA CRED.: redazione e deposito in cancelleria, da parte del Commissario Giudiziale, dell’inventario e della relazione sulle cause dissesto, condotta debitore, proposta concordato e garanzie offerte.

5-ADUNANZA CREDITORI (Art.174 -177) :

relazione commissario, discussione, contestazioni o esposizione ragioni dei creditori su inamm. Concord,

VOTO: richiesta maggioranza dei crediti ammessi al voto ( chirografari, o privilegiati che abbiano rinunciato) + maggioranza delle (eventuali) classi ;

Possibile continuazione dell’adunanza non oltre 8 gg. Successivi;

Sottoscrizione del verbale dell’adunanza dal giudice, dal comm.giudiz, e dal cancelliere.

6 – 20 GG POST ADUNANZA (Art. 178):

Termine per raccolta adesioni creditori a mezzo racc., telegramma o e-mail.

7 –UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO (Art.180)

partecipazione debitore e comm. Giudiziale ed eventuali creditori dissenzienti;

loro costituzione in giudizio 10 gg prima con presentazione memorie difensive;

Presentazione parere motivato del Comm. Giudiziale;

OMOLOGAZIONE con decreto motivato non soggetto a gravame;

8 -DECRETO MOTIVATO ( DI OMOLOGAZIONE)

Sua comunicazione al debitore e al Commissario Giudiziale;

Sua comunicazione ai creditori da parte del Commissario Giudiziale

Pubblicazione e affissione (art.17)

N.B.: OMOLOGAZIONE ENTRO 6 MESI DA RICORSO E AFFISS. SENTENZA:

Appello degli opponenti e del debitore entro 15 giorni dall’affissione.

Sorveglianza del commissario giudiziale su adempimento concordato

N.B. Durante la procedura di concordato il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione il debitore deve chiedere, ed ottenere, l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato (pena inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato) (ART. 167 )

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