Lezione del 16 gennaio 2008
il concordato preventivo
a cura della dott.ssa francesca martucci
Fasi concordato preventivo
1) presentazione ricorso in tribunale
2) approvazione, votazione e omologazione
3) esecuzione del concordato
n.b. L’IMPRESA CONTINUA A COMPIERE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 160, 1 comma
- “L’imprenditore che si trova in stato di crisi , può proporre ai creditori un concordato preventivo ,
- sulla base di un piano che può prevedere: ….”
Cosa è lo stato di crisi ??
E’ un concetto più ampio dello stato di insolvenza, è rappresentato, infatti, da tutte le situazioni di difficoltà economica e finanziaria, sia che si siano già tradotte, sia che non lo siano, nello stato di insolvenza. (Trib. Mantova, Pescara)
A chi compete la decisione di presentare il concordato??
1) Nelle società di persone commerciali (S.n.c- S.a.s.) spetta a tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale, calcolata in proporzione ai conferimenti eseguiti da ciascun socio;
2) Nelle società di capitali e cooperative la decisione è presa dagli amministratori, con verbale redatto da un notaio e iscritto al Registro Imprese.
Art. 160, 2° comma
Il piano può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma……;
b) l’attribuzione delle attività (…) ad un assuntore…;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra “le varie classi”.
Chi è l’ASSUNTORE??
E’ un soggetto terzo che si accolla, con estromissione dell’imprenditore in crisi o in solido con questi, tutte le obbligazioni nascenti dal concordato ottenendo in cambio la cessione di tutte le attività dell’impresa. Possono costituirsi come assuntori i creditori stessi o società, preesistenti o da costituire, le cui azioni sono attribuite ai creditori per effetto del concordato.
Art. 161 – Domanda di concordato
La domanda per l’ammissione al concordato è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale (= sede legale).
N.B. Irrilevanza trasferimento sede impresa nell’anno antecedente il deposito del ricorso: vietato il forum
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Art. 161 - Domanda di concordato
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori e delle risp. Cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Art. 161 – Domanda di concordato
Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista (che abbia i requisiti già stabiliti per la nomina a curatore) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
Il professionista può e deve, in tal sede, fare un controllo della contabilità, al fine ultimo di verificare l’attuabilità concreta del piano e la veridicità dei dati esposti.
Art. 177 – Maggioranza per l’approvazione del concordato
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Sono ammessi al voto:
- i creditori chirografari;
- i creditori privilegiati che rinuncino alla prelazione in misura almeno pari ad 1/3
- i cred. Privilegiati dei quali il piano preveda la falcidia per l’importo del credito che non sarà soddisfatto.
Art. 177, 1° comma – Maggioranza per l’approvazione
Laddove siano previste diverse classi di creditori, per l’approvazione del concordato è necessario:
- il voto favorevole della maggioranza “complessiva” dei crediti ammessi al voto;
- il voto favorevole della maggioranza delle classi (se infatti una minoranza delle classi vota “contro”, vale la regola del cram down, per cui occorre l’approvazione specifica del Tribunale).
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