2.6. Le fasi della procedura. – La procedura fallimentare si articola nei seguenti passaggi essenziali:
a) custodia ed amministrazione del patrimonio del fallito (artt. 84-
b) accertamento del passivo e dei diritti mobiliari di terzi (artt. 92-
c) liquidazione dell’attivo (artt. 104-
d) riparto dell’attivo tra i creditori (artt. 110-
a) La custodia e l’amministrazione dei beni del fallito spettano al curatore, il quale mette i sigilli, prende in consegna le scritture contabili, il denaro e i titoli di credito.
Successivamente il curatore redige l’inventario e l’elenco dei creditori risultanti dalle scritture contabili.
b) L’accertamento del passivo è la fase centrale della procedura fallimentare in cui i creditori del fallito, che hanno notizia del fallimento dal curatore e/o dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, devono presentare una domanda al tribunale fallimentare (istanza di ammissione al passivo; art.
Il giudice delegato esamina le istanze e si pronuncia in merito, accogliendole o rigettandole. In caso di rigetto il creditore escluso può promuovere un giudizio di opposizione allo stato passvo (at.
c) La liquidazione dell’attivo è la fase mirante alla monetizzazione dei beni ricompresi nel patrimonio del fallito e può avvenire con diverse modalità e procedure:
- affitto d’azienda o di un ramo di essa;
- vendita dell’azienda o di un ramo di essa;
- vendita in blocco di beni;
- vendita di singoli beni (mobili o immobili);
- cessione di crediti.
d) Il riparto dell’attivo è la fase finale della procedura in cui le somme di denaro ricavate dalla liqudazione delle attività fallimentari vengono distribuite ai creditori.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate secondo il seguente ordine (art.
- pagamento dei crediti prededucibili (spese della procedura; compensi del curatore e dei consulenti della procedura, etc…);
- pagamento dei crediti assistiti da prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge (v. artt. 2745-2783 cod. civ.);
- pagamento dei crediti chirografari (ovvero non privilegiati) in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.
Occorre comunque tener presente che nella pratica le somme realizzate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare sono quasi sempre di gran lunga inferiori rispetto all’ammontare dei debiti, con la conseguenza che la soddisfazione dei creditori è tendenzialmente sempre parziale (nel caso dei creditori privilegiati), ovvero del tutto irrisoria (nel caso dei creditori chirografari).
2.7. Il fallimento delle società (artt. 146-
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e parere del comitato dei creditori.
In riferimento alle società di persone, la conseguenza più rilevante della dichiarazione di fallimento è che la medesima produce il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili (c.d. fallimento in estensione; art.
Viceversa, il fallimento di uno o più soci non produce il fallimento della società (art.
2.8. La cessazione del fallimento (artt.
a) mancata proposizione di domande di ammissione al passivo da parte dei creditori (ipotesi che nella pratica non si verifica mai);
b) soddisfazione di tutti i creditori;
c) ripartizione di tutto l’attivo fallimentare (anche se non tutti i creditori sono stati soddisfatti);
d) insufficienza dell’attivo a soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali e a coprire le spese della procedura;
e) concordato fallimentare (artt. 124 –141 L.F.)
2.9. L’esdebitazione (artt. 142-
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